Con l’emanazione dell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni n°221 del 21/12/2011 sono state definite la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08). Lo scopo è quello di ottenere come risultato che tutti gli operatori siano competenti ed adeguatamente formati per svolgere i compiti loro assegnati, sapendo gestire in modo corretto gli aspetti associati e le attività che possono avere un impatto sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Ogni addetto deve essere pertanto consapevole:
dell’importanza della conformità alla politica, alle procedure e istruzioni di sistema e alle prassi operative;
dell’importanza e delicatezza delle attività svolte;
degli impatti sulla sicurezza conseguenti alla loro attività e ai benefici per la sicurezza dovuti al miglioramento della prestazione individuale;
dei ruoli e delle responsabilità nella gestione delle proprie attività e degli aspetti di sicurezza associati;
delle potenziali conseguenze di scostamenti rispetto a quanto pianificato per la sicurezza.
Gestione della formazione
Formazione destinata a tutti i lavoratori, a prescindere dalla mansione svolta. E’ un modulo dedicato alla presentazione dei concetti generali. Ha una durata minima di 4 ore.
A completamento della formazione generale, è prevista una formazione specifica, determinata in base alla tipologia dell’attività aziendale per ulteriori 12 ore con aggiornamento quinquennale di 6 ore.
La formazione pregressa, ovvero quella effettuata prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regione, può valere come “credito formativo”.
In caso di nuova assunzione la formazione specifica e generale viene effettuata immediatamente o comunque entro 60 giorni dall’assunzione, così come stabilito dal già citato Accordo Stato-Regioni n°221 del 21/12/2011.
DdL in occasione dell’assunzione effettuerà comunque un incontro (verbalizzato) con il lavoratore nel quale illustrerà:
informazione sui nominativi dei soggetti della sicurezza
informazioni generali sui principi di tutela; informazione sui diritti e sui doveri dei lavoratori in materia di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro
informazione sulle modalità di attuazione delle misure di emergenza e di evacuazione dei locali di lavoro in caso di incendio a altro pericolo grave ed imminente
circa il corretto impiego dei sistemi di prevenzione e protezione presenti sulle macchine e sulle corrette procedure di sicurezza adottate in azienda.
circa il corretto utilizzo e impiego dei Dispositivi di protezione individuale consegnati
circa i rischi residui presenti durante lo svolgimento delle proprie operazioni
procedure di gestione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché le istruzioni di lavoro sicuro adottate dall’azienda.
Successivamente all’incontro, o nei giorni immediatamente successivi, il Datore di Lavoro effettuerà una verifica a colloquio per valutare dell’efficacia dell’incontro svolto.
La formazione degli addetti aziendali a compiti speciali avverrà in conformità alle disposizioni normative vigenti, ovvero al D.Lgs. 81/08 e nel dettaglio al D.M. 10/03/1998 in materia di antincendio e dal D.M. 15/07/2003 n°388 in materia di primo soccorso.